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ASSICURAZIONI AUTO
Incidenti
stradali? Ecco come orientarsi
Credete di sapere tutto
in caso di incidente stradale? A meno che
non siate un esperto vi potranno sfuggire
alcuni elementi che pregiudicheranno un
giusto risarcimento del danno. Se non volete
rivolgervi ad un legale, che peraltro molti
ignorano essere gratuito, vi forniamo una
guida per evitare gli errori
In caso di incidente l'assistenza
di un avvocato prima del giudizio ed eventualmente
in giudizio, può agevolare la pratica di
risarcimento, renderla più rapida e migliorarne
l'esito. Non tutti sanno che l'assistenza
dell'avvocato può essere gratuita per il
danneggiato in quanto l'assicurazione del
danneggiante nel formulare l'offerta di
risarcimento liquida anche le competenze
del professionista intervenuto.
La denuncia cautelativa
In caso di incidente è necessario informare,
anche attraverso la propria Agenzia, la
propria assicurazione attraverso la c.d.
"denuncia di sinistro". E' opportuno
che la denuncia sia inviata con uno strumento
che consenta di rivelare l'avvenuta ricezione.
Nella denuncia deve essere indicata la data,
il luogo e la dinamica del sinistro, i veicoli
coinvolti e, ove note, le compagnie d'assicurazione.
A tale scopo può anche essere utilizzato
il modulo per la constatazione amichevoile
(C.I.D.).
La richiesta di risarcimento danni
Ove non sia possibile (per contestazioni
sulla dinamica dell'incidente, perché vi
sono feriti o in quanto sia coinvolto nell'incidente
un ciclomotore) conseguire il risarcimento
dei danni dalla propria assicurazione, sarà
necessario rivolgersi all'assicurazione
della controparte, inoltrando una richiesta
di risarcimento a mezzo raccomandata a/r
alla sede legale dell'Assicurazione ed anticipando
la stessa a mezzo fax all'Agenzia emittente
la polizza ed all'ufficio incaricato della
liquidazione nel luogo del domicilio del
danneggiato o nel capoluogo di provincia.
La richiesta deve contenere:
- Le generalità delle persone coinvolte
(proprietario e conducente)
- La targa dei veicoli
- La Compagnia assicuratrice del danneggiante
e, ove note, l'agenzia e il numero di polizza.
Possedendo solo la targa del veicolo, è
possibile risalire al proprietario e alla
relativa assicurazione tramite una visura
sui terminali A.N.I.A. ed in alcuni casi
una visura al PRA.
- Luogo, data e dinamica dell'incidente
- Descrizione sommaria dei danni subiti
dai veicoli
- Indicazione dei giorni (non festivi e
non meno di otto) e le ore ( di ordinaria
attività lavorativa) in cui i veicoli, o
comunque le "cose" che hanno subito
danni, sono disponibili per messere ispezionate
dal perito incaricato dalla compagnia.
- Segnalazione di eventuali danni fisici
ed allegazione dell'eventuale relativa documentazione
medica
- Indicazione degli eventuali testimoni
- indicazione dell'intervento di un'autorità
(vigili urbani, carabinieri); in questo
caso le compagnie non possono liquidare
il danno fino a quando non sia disponibile
il redatto verbale.
Il rilascio della relazione dell'incidente,
può avvenire dopo 30/60 giorni se si tratta
di sinistro senza feriti e dopo 120 giorni
se ci sono feriti.
…prima delle trattative con l'assicurazione
Inoltrata la richiesta di risarcimento danni,
è bene sollecitare la nomina del perito
e dell'eventuale medico legale (ove vi siano
persone con danni fisici) in quanto le Compagnie
d'assicurazione, generalmente, tardano nell'assolvere
a tali incombenze che, tuttavia, condizionano
l'apertura delle trattative.
Effettuata la perizia sul veicolo e/o la
visita medica e depositate le relative relazioni
presso l'Ufficio incaricato della liquidazione
dei danni è possibile iniziare la fase delle
trattative.
La fase delle trattative
Sulla base della richiesta formulata, delle
relazioni peritali e mediche, della documentazione
prodotta e delle prove fornite (a tale riguardo,
ove manchi l'intervento dell'Autorità e
l'accordo con la controparte, è opportuno
contattare i testimoni eventualmente presenti
per farsi rilasciare una dichiarazione in
ordine all'accaduto; dichiarazione che dovrà
essere firmata e corredata dei documenti
d'identità dei testimoni stessi) il liquidatore
incaricato dalla compagnia valuta la sussistenza
dei presupposti per il risarcimento e, in
caso di riscontro positivo, formula la propria
proposta al danneggiato.
La liquidazione del danno e il pagamento
Nel caso in cui il danneggiato accetta l'offerta,
la Compagnia deve corrispondere la somma
indicata entro 15 giorni dall'accettazione.
In caso contrario il danneggiato può dichiarare
di accettare la somma in acconto sulle somme
complessivamente dovute o può astenersi
dal rispondere. Dopo 30 giorni di silenzio
dalla comunicazione dell'offerta, infatti,
comincia a decorrere un nuovo termine di
15 giorni entro i quali l'assicurazione
deve comunque far pervenire la somma indicata
al danneggiato che potrà trattenerla unicamente
a titolo di acconto.
L'eventuale fase contenziosa
Ove l'assicurazione non formuli alcuna offerta
o offra una cifra ritenuta inadeguata, il
danneggiato potrà ricorrere al Giudice di
Pace per le cause di valore non superiore
a euro 15.493,71, pari a 30 milioni di vecchie
lire o al Tribunale ordinario per le cause
di valore superiore. Il danneggiato può
agire direttamente nei confronti dell'assicurazione,
chiamando in causa obbligatoriamente il
proprietario del veicolo (litisconsorte
necessario). L'azione può essere iniziata
solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla
richiesta di risarcimento danni.
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