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CONTRATTO A PROGETTO
Il nuovo contratto
di lavoro a progetto
Con la riforma Biagi sparisce la figura
del Co.co.co. e viene introdotto il "contratto
a progetto". E' importante che gli
imprenditori siano al corrente della nuova
normativa per evitare problemi legali: ma
la materia é più articolata e complessa
di quanto si potrebbe credere...
Il Consiglio dei Ministri ha approvato
il 31 luglio lo Schema di Decreto legislativo
della L. 30/2003: meglio nota come Legge
Biagi, questo provvedimento é destinato
a ridisegnare la disciplina dei contratti
di lavoro individuale ed è particolarmente
noto perché mette mano alle collaborazioni
coordinate e continuative (i cosiddetti
contratti "co.co.co") che sono
state per anni un diffusissimo e ambiguo
strumento di gestione delle risorse umane,
reso ancor meno trasparente dall'assenza
di una dettagliata previsione normativa.
Attraverso il co.co.co. si instaurava con
il collaboratore un rapporto a metà tra
lavoro autonomo e lavoro subordinato che
consentiva ai datori di lavoro di evitare
oneri e obblighi propri del rapporto di
lavoro pienamente subordinato: tra questi
la tutela delle condizioni di lavoro, il
compenso previsto per il lavoro straordinario
e gli oneri previdenziali.
Per porre fine ad una situazione ibrida
e confusa è stata regolamentata la figura
del collaboratore di lavoro, fino ad oggi
priva di disciplina normativa, stabilendone
diritti e limiti di applicazione.
Sono gli articoli compresi tra il 61 e il
69 a disciplinare il contratto di "lavoro
a progetto" che deve caratterizzarsi
tra l'altro per:
- il contenuto prevalentemente personale
della prestazione
- l'assenza di un vincolo di subordinazione
- la determinazione di un progetto specifico
(o programma di lavoro o fase di esso) stabilito
dal committente
Questo tipo di contratto di lavoro deve
rispondere a numerose caratteristiche: deve
essere stipulato in forma scritta e deve
contenere l'indicazione della durata della
prestazione di lavoro. A questo si aggiunge
l'indicazione specifica del progetto di
lavoro, o fasi di esso; la retribuzione
convenuta e i criteri per la sua determinazione,
nonché i tempi e le modalità di pagamento
e la disciplina dei rimborsi spese; le eventuali
misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore. Ma numerosi altri criteri,
che spesso cadono nello specifico, devono
essere rispettati per stabilire un rapporto
di lavoro "a norma": dalla proporzionalità
del compenso ai casi e modalità di recesso
dal contratto per entrambe le parti.
E' bene informarsi sulla legge e farlo in
modo accurato: le decisioni del Governo
non fanno che riflettere le spinte del mercato
verso una maggiore liberalizzazione anche
nell'impiego delle risorse umane per cui
è facilmente prevedibile che il nuovo modello
di contratto sarà di riferimento per il
prossimo futuro. Infatti quest'ultimo, pur
prevedendo una serie di garanzie a tutela
del collaboratore sconosciute nei vecchi
co.co.co, privilegia soprattutto le nuove
esigenze delle imprese rendendo sempre meno
significativo il ricorso a contratti di
lavoro pienamente subordinato e favorendo
la massima flessibilità nell'utilizzo delle
risorse umane.
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