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PARADISI FISCALI
Fiscalità
internazionale
Per risparmiare sul fisco non è necessario
andare lontano. Sapete che aprire una società
in Irlanda o in Inghilterra costa solo un
euro e la fiscalità è decisamente più conveniente
rispetto all'Italia? Ecco qualche spunto
su alcune opportunità fiscali – perfettamente
legali - che il panorama internazionale
offre oggi all’imprenditore.
Quando si parla di “paradisi fiscali” la mente corre ad assolate isole esotiche
e si viene pervasi, di solito, da un brivido
di trasgressione. Bene, tutte queste emozioni,
che ci hanno accompagnato per anni, d’ora
in poi faremo bene a riservarle per ben
altre situazioni, relegando i paradisi fiscali
ad un ricordo del passato. Non esistono
più – né forse esiteranno mai più – quei
luoghi a fiscalità zero come siamo stati
abituali a immaginarli o a sognarli, rattristati
ormai dal colore nero delle liste nelle
quali vengono relegati.
Per comprendere questo fenomeno possiamo
ricondurre sostanzialmente a tre le ragioni
che hanno concorso al loro inesorabile declino.
Già da oltre un decennio le sempre crescenti
esigenze delle amministrazioni statali hanno
richiesto – ad ogni livello – nuovi strumenti
e maggiore severità nell’individuare, colpire
e scoraggiare la fuga all’estero di capitali
altrimenti destinati a tassazione. In Europa,
Germania e Italia sono state le prime nazioni
a muoversi concretamente in tale direzione.
Ma senza un serio coordinamento internazionale
e una forte volontà politica di trasparenza
le maglie sarebbero rimaste, forse, ancora
larghe se non fosse intervenuto l’11 settembre
a mostrare al mondo - in tutta la sua efficacia
– come si possa usare il sistema dei paradisi
fiscali per fornire un supporto finanziario
a strutture paramilitari clandestine.
Da ultimo poi, l’ulteriore giro di vite
che ha affossato definitivamente i paradisi
fiscali, è giunto all’indomani dell’affaire
Enron, allo scopo di contribuire a rassicurare
gli investitori mobiliari sulla trasparenza
delle operazioni finanziarie operate dalle
grandi Corporates, le società quotate in
borsa.
Un discorso che – come Cirio e Parmalat
insegnano – riguarda da vicino anche le
nostre tasche.
Dimentichiamoci, dunque, dei paradisi fiscali
che – per le ragioni esposte – sono ormai
pericolosi e insicuri.
Ma allora quali alternative – questa volta
legali e sicure – oggi si vanno delineando?
In verità sono diverse le soluzioni che
si prospettano, specie con l’apertura dell’Unione
Europea a nuovi Paesi (da tempo si parla
dell’Ungheria, con un’imposta del 18%, e
presto molto si parlerà anche di Cipro),
ma cercheremo di limitare l’indagine solo
a quelle che forniscano il più alto grado
di legalità, serietà, certezza e sicurezza.
Non parleremo di Madeira, dunque, né del
Principato di Monaco, né delle Isole del
Canale, né delle Canarie, ma appunteremo
la nostra attenzione sul più tradizionale
mondo anglosassone - Irlanda e Gran Bretagna
- che offre eccellenti garanzie di serietà,
legalità e sicurezza peraltro con una lingua
universalmente conosciuta. Vediamo allora
– davvero per sommi capi - gli strumenti
giuridici e le condizioni tecnico-legali
che ciascuno di questi due Paesi propone.
IRLANDA (Corporation Tax: 12,5%)
All’interno del diritto societario irlandese
è senz’altro preferibile il ricorso alla
Private Limited Company che assolve lo stesso
ruolo della S.r.l. nel nostro sistema.
Il minimo del capitale sociale richiesto
per la sua costituzione è di un solo Euro
e ne è consentita la forma unipersonale.
Le formalità di costituzione, poi, sono
particolarmente snelle e i soci possono
agire mediante un fiduciario in loco – c.d.
nominee shareholder – che gestisca in loro
vece tutta la fase costitutiva. Se necessario,
egli può anche apparire formalmente come
socio, mentre i veri beneficiari continuerebbero
a godere della loro posizione mediante lo
strumento – sicuro e affidabile – del contratto
di Trust.
L’organo amministrativo – il Board of Directors
– deve essere costituito da almeno due soggetti,
di cui uno che può anche svolgere le funzioni
di segretario cui la legge irlandese demanda
una serie di obblighi anche di natura contabile.
E’ inoltre consentito il c. d. Corporate
Director, vale a dire che l’amministratore
stesso sia - a sua volta - una società a
responsabilità limitata. Esistono, poi,
una serie di agevolazioni che consentono
un ulteriore abbattimento del prelievo fiscale,
ma sono ipotesi molto particolari.
REGNO UNITO (Corporation Tax: 21%)
Essenzialmente il sistema societario britannico
è pressoché identico a quello irlandese,
del quale – infatti - ha costituito il modello.
Anche in questo caso si suggerisce il ricorso
alla Private Limited Company, per la cui
disciplina valga quanto detto sopra con
la sola differenza che il diritto inglese
consente che vi sia anche un solo amministratore
(il Sole Director) che potrebbe ben essere
– come in Irlanda - un Corporate Director.
Come accennato, tuttavia, l’imposta societaria
britannica è sensibilmente più alta di quella
irlandese (21% contro 12,5%) e non pare
– tuttavia - fornire particolari vantaggi
che ne giustifichino il maggior prelievo.
Una volta creato lo strumento giuridico
operativo – cioè la società estera PLC –
è poi possibile utilizzare la disposizione
della Direttiva CE453/90 - c.d. “Direttiva
Madre/Figlia” – vedendo tassato solo il
5% degli utili rientrati in Italia. In questo
caso, naturalmente, dovrà sussistere il
requisito della “stabile organizzazione”
all’estero, che la recentissima Direttiva
del Consiglio Europeo del 22 dicembre 2003
indica quale “attività fissa situata
in uno Stato membro attraverso la quale
l’attività di una società di un altro Stato
membro è in parte o in tutto eseguita e
nella misura in cui i profitti della sede
di fissa affari sono assoggettati ad imposta
nello Stato membro nel quale la sede fissa
di affari è situata, in virtù di trattati
contro le doppie imposizioni o in assenza
di trattati , in base alla legislazione
interna.”
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