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CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE
Import-export:
fare un contratto
Per fare affari all’estero non è sufficiente
che la vostra azienda abbia prospettive
eccellenti. E’ necessario essere consapevoli
dei rischi che solo un buon contratto può
evitare. Ma come si fa un buon contratto
e soprattutto chi ha le competenze appropriate
per farlo?
Uno degli aspetti più importanti nel commercio estero è quello della contrattualistica
e come si può intuire la consulenza di un
legale è determinante nella felice conclusione
di un affare internazionale. Ma, attenzione,
non tutti gli avvocati hanno l’esperienza
e le competenze adeguate. Di norma, infatti,
un avvocato svolge un mestiere diverso,
intervenendo quando – tra le parti – si
sono già presentati tutti gli elementi caratteristici
di una lite.
Mentre la figura tradizionale di avvocato
interviene e presta la propria opera quando
le ragioni della lite sono già insorte,
il buon avvocato contrattualista opera,
invece, prima e contro l’insorgere di una
possibile lite. Pertanto il legale che offre
la propria consulenza nella redazione di
un contratto internazionale dovrà essere
un avvocato con particolari caratteristiche
tecniche e specializzazioni professionali.
Ci sono, poi, alcune situazioni proprie
del commercio internazionale che spesso
– nell’attività contrattuale ordinaria –
vengono trascurate.
In primo luogo vi è da risolvere – come
si sospetterà - il problema della lingua.
Non basta fare il contratto nelle rispettive
lingue dei contraenti, ma si dovrà stabilire
quale lingua prevarrà sull’altra in caso
di difformità tra i testi.
In secondo luogo può essere difficile, per
l’azienda italiana, reperire informazioni
riguardo all’affidabilità del proprio interlocutore
straniero - alla sua serietà e alla sua
solvibilità – e sarà allora necessario ricorrere
ad una serie di accorgimenti contrattuali
e – se del caso anche assicurativi - per
cautelarsi il più possibile da brutte sorprese.
In terzo luogo sarà opportuno dichiarare
quale legge regolerà il contratto.
Si potrà ricorrere alla legge italiana o
quella dello Stato cui appartiene il partner
contrattuale o persino scegliere una legge
terza - e “neutrale” - rispetto alle parti
del contratto. In genere, se come spesso
accade si tratta di compravendita di beni
mobili, trova quasi universale applicazione
la Convenzione delle Nazioni Unite sulla
vendita internazionale di beni mobili (Convenzione
di Vienna del 1980) – cui rinvia anche la
legge italiana – ma alle Parti è anche addirittura
consentito di far ricorso ai principi generali
del diritto (la c. d. lex mercatoria) e
agli usi del commercio internazionale.
Tuttavia nessuna soluzione, tra quelle qui
sopra prospettate, potrà essere migliore
di una dettagliata e puntuale regolamentazione
del contratto, in modo da trovare direttamente
nell’accordo delle Parti la previsione e
risoluzione di ogni possibile fonte di dubbi
e di contrasti.
Se poi il rapporto commerciale tra i contraenti
è destinato ad una stabile partnership,
è consigliabile la stipula – una tantum
– delle “Condizioni generali di contratto”.
Si tratta nient’altro che di un contratto
anch’esso contenente tutte quelle regole
che dovranno disciplinare i futuri rapporti
tra le stesse Parti, in modo da rendere
più facile e snello lo scambio degli ordini
delle merci e la loro esecuzione.
Peraltro nella redazione delle clausole
contrattuali non è indifferente che l’azienda
italiana rivesta il ruolo di venditore o
acquirente. L’uno e l’altro – come è ovvio
– sono portatori di interessi diversi. Il
venditore mira a che il trasferimento della
proprietà e del rischio sulla merce avvenga
il prima possibile, così come il relativo
pagamento che vuole sia rapido e soprattutto
certo. Di contro l’acquirente vorrà avere
tutto il tempo necessario per controllare
le convenute caratteristiche della merce,
preferendo clausole che spostino il più
avanti possibile il passaggio del rischio
e che, naturalmente, il pagamento avvenga
solo dopo tale favorevole verifica.
Numerose sono, inoltre, le clausole che
riguardano il trasporto delle merci e a
volte cruciale è il ruolo assolto dal vettore
e dallo spedizioniere anche ai fini della
corretta compilazione dei documenti necessari
al pagamento.
E’ poi buona prudenza prevedere delle penali
per il ritardo e delle clausole che regolino
le conseguenze di un’eccessiva onerosità
sopravvenuta (spesso conseguenza del mercato
valutario o dell’aumento del rischio Paese).
Infine, nonostante tante cautele contrattuali,
va pure contemplata e regolata l’ipotesi
che tra le Parti possa – nonostante tutto
– insorgere una controversia.
A questo riguardo va sempre più consolidandosi
il ricorso delle Parti all’inserimento in
contratto di clausole compromissorie volte
a deferire la controversia ad arbitrati
internazionali amministrati (cioè regolamentati
e gestiti da istituzioni internazionali)
– anche nella variante dell’arbitrato rapido
- oppure, per contratti di valore più modesto
dove è necessario ridurre al minimo le spese
di lite, ad altre tecniche alternative di
risoluzione delle dispute commerciali, come
le mediazioni.
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