INIZIO ATTIVITÀ
Leggi
e decreti sull'e-commerce
Tutto ciò che occorre sapere
per avviare un'attività di e-commerce. La
comunicazione di avvio, le norme che
regolano la vendita, il diritto di recesso.
Un valido aiuto per muovere i primi passi
in internet, nella giusta direzione.
L’e-commerce è sottoposto ad alcuni
vincoli giuridici che devono essere osservati
diligentemente.
Innanzitutto, occorre seguire le prescrizioni
indicate dal decreto legislativo 1
marzo 1998, n. 114, infatti, l’articolo
18 prevedendo la "vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione",
comprende tutte le ipotesi di vendita al
dettaglio attraverso un sito Internet.
La norma precisa che, per avviare l’attività
di commercio via internet, si deve dare
comunicazione preventiva (Modello
COM6) al Comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o nel
quale è fissata la sede legale, se persona
giuridica.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte del comune, qualora
non sia pervenuto parere ostativo, l’attività
può essere iniziata, sulla base del c.d
silenzio assenso.
I CONTRATTI
Particolare attenzione si deve porre,
poi, alle norme che disciplinano i contratti
necessari per svolgere la nuova attività
di commercio elettronico e alle implicazioni
legali che ne conseguono.
L'art.
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n 59
attribuisce valore legale ad ogni
effetto ai documenti, agli atti, ai dati,
ai contratti formati dai privati e dalla
pubblica amministrazione mediante strumenti
informatici, trasmessi per via telematica
e redatti con formalità previste dal regolamento
attuativo della stessa legge.
In attuazione della legge 59/97, infatti,
è stato emanato il D.P.R.
10 novembre 1997 n. 513
denominato Regolamento, contenente i
criteri e le modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti
informatici.
L'articolo 11 di tale regolamento indica
i criteri giuridici oggettivi che dovranno
possedere i documenti informatici e le modalità
a cui i contratti di compravendita dovranno
essere sottoposti: " I contratti stipulati
con strumenti informatici o per via telematica
mediante l'uso della firma digitale secondo
le disposizioni del presente regolamento
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge"; e il comma 2 stabilisce
che " ai contratti indicati al comma
1 si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50".
Affinchè ai contratti telematici
sia riconosciuta validità giuridica, occorre:
-
Che al cliente venga
consentito di utilizzare il sistema
solo in modalità dimostrativa, così
da non compiere inavvertitamente operazioni
che lo potrebbero giuridicamente vincolare;
-
Che sia prevista su ogni
pagina visualizzata la possibilità di
abbandonare la stipulazione e di cancellare
i dati fino a quel momento inseriti;
-
Fare in modo che il cliente
dia inequivocabilmente il proprio consenso;
-
Accertarsi dell’identità
del cliente.
Il contratto on-line si considera
concluso quando il destinatario del servizio
ha ricevuto dal fornitore, per via elettronica,
l’avviso di ricevimento (cioè la ricevuta
di ritorno) dell’accettazione dell’ordine.
PRESCRIZIONI E DIVIETI
Per quanto riguarda le prescrizione
e i divieti cui è tenuto l’aspirante venditore
in rete occorre fare riferimento congiunto
ai decreti legislativi 50/1992, 114/98 e
185/1999. Il D.
Lgs. 15/1/1992 n. 50, in attuazione
della direttiva 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali
e il D.lgs
22/5/99 n 185, in attuazione della
direttiva 97/7/CE, relativa alla tutela
dei consumatori in materia di contratti
stipulati a distanza, sono certamente da
applicarsi a quelle "forme particolari
di vendita", tra cui sono compresi
i contratti stipulati mediante l'uso di
strumenti informatici e telematici; infatti,
lo stesso decreto 114/98 stabilisce l’estensione
al commercio via internet delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 50/92,
in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali. Il decreto del 1998,
inoltre vieta l'invio di prodotti al consumatore,
se non a seguito di specifica richiesta,
consentendo, però, l'invio di campioni di
prodotti o di omaggi, purché non comportino
spese o vincoli per il consumatore.
I TEMPI DI ESECUZIONE
DEGLI ORDINI ED IL DIRITTO DI RECESSO
I decreti legislativi 50/92 e 185/99
prevedono particolari oneri informativi
a carico del venditore e la possibilità
per il compratore di esercitare il diritto
di recesso senza alcuna penalità
e senza dover fornire spiegazioni. In particolare,
secondo il D. Lgs. 185/99 il venditore dovrà
assolvere a precisi obblighi di informativa
nei confronti del consumatore "in
tempo utile e comunque prima della conclusione
di qualsiasi contratto a distanza",
riguardanti l'identità del fornitore (incluso
il suo indirizzo geografico), le caratteristiche
essenziali del prodotto o del servizio,
le modalità di consegna e impiego, il tipo
di pagamento e il prezzo comprensivo di
tasse, le imposte e le spese di consegna,
la durata della validità dell'offerta e
del prezzo e altri dettagli.
Inoltre dovrà fare in modo che il consumatore,
entro il momento dell'esecuzione del contratto,
riceva la conferma per iscritto (o su altro
supporto duraturo a disposizione e accessibile
da parte del consumatore) di tutte le informazioni.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine,
salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore
deve eseguire l'ordinazione entro 30 giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello
in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta,
mentre i termini utili per poter esercitare
il diritto di recesso è di dieci giorni.
LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
La competenza territoriale per le controversie
sui contratti e-commerce è del giudice civile
"del luogo di residenza o del domicilio
del consumatore, se ubicati nel territorio
dello stato". I contratti stipulati
via internet presentano tuttavia la difficoltà
dell’identificazione del domicilio "tradizionale",
che potrebbe essere in qualsiasi parte del
mondo. Non ha senso fare riferimento al
computer sul quale risiede il sito come
luogo di residenza, né all’indirizzo elettronico
attivato presso un provider. Per stabilire
la competenza territoriale, in caso di controversie,
è necessario fare riferimento al domicilio
e alla residenza fisica del consumatore.
Per maggiori informazioni
giuridico-fiscali vedi:
Commercio
Elettronico e Diritto, Domande
e risposte sull'e-commerce, Foro
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